Descrizione
IL SINDACO
Visto l’art.17 della legge 10 aprile 1951, n. 287, recante: «Riordinamento dei giudizi di assise» e successive modificazioni e integrazioni;
RENDE NOTO
che gli albi dei giudici popolari, nonché i rispettivi decreti di approvazione, per le Corti di Assise e le Corti di Assise di Appello, definitivamente formati e
approvati dal Tribunale con le norme stabilite dalla legge 10 aprile 1951, n. 287, sono depositati presso l’Ufficio Elettorale del Comune, per 10 giorni da oggi.
Entro il termine di 15 giorni dall’ultimo di pubblicazione suddetta, ogni cittadino di età maggiore può ricorrere alla Corte di Appello per le omissioni, le
cancellazioni o le indebite iscrizioni.
Il ricorso, da farsi in carta libera, deve essere depositato nella Cancelleria del Tribunale, dalla quale sarà immediatamente trasmesso a quella della Corte di
Appello.
Il presente avviso, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito anche nel sito Web istituzionale di questo
comune.